Art. 3.
(Onorificenze).

      1. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Il requisito per ottenere l'onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

 

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sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine.
      3. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.